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Ineleggibilità di Burti, i tre no del tribunale

L’assessore di Monteforte, Luigi Burti
L’assessore di Monteforte, Luigi Burti
L’assessore di Monteforte, Luigi Burti
L’assessore di Monteforte, Luigi Burti

L’assessore Luigi Burti era ineleggibile nel Consiglio comunale di Monteforte nelle elezioni del 2014? No, no e ancora no: il tribunale ha inviato per due volte il fascicolo a suo carico negli archivi della procura e per una volta, l’ultima, l’assessore è stato prosciolto. Pochi giorni fa, il gip Giuliana Franciosi potrebbe aver chiuso definitivamente la partita sull’incompatibilità di Burti al suo ruolo di consigliere comunale con il proscioglimento deciso all’avvio dell’udienza preliminare. È stata l’opposizione per tre volte a segnalare alla procura l’incompatibilità di Burti nel suo ruolo politico istituzionale. L’assessore della giunta Marini, lo ricordiamo, resta a tutt’oggi coinvolto nel processo sull’associazione dell’Ateneo della Pontara per un paio di ipotesi di abuso d’ufficio oltre ad essere stato condannato in Corte d’appello a tre mesi per falso in certificazioni pubbliche e per aver tentato di sottrarsi all’obbligo di pagare un creditore. Il bandolo della matassa giudiziaria si è sviluppata fino a pochi giorni fa con il proscioglimento in fase preliminare, deciso nell’ufficio del gup Giuliana Franciosi. Nell’udienza preliminare con l’accusa di falso ideologico in atto pubblico , però, Burti esce indenne dalla contesa giudiziaria, vantando due archiviazioni e un proscioglimento per altrettante denunce sempre relative al tema della sua ineleggibilità in consiglio comunale. La vicenda inizia il 6 giugno 2014 quando Burti appena eletto, presenta la sua dichiarazione nella quale attesta, falsamente per suoi detrattori ma non per i giudici, che non è interessato da motivi di incompatibilità. In realtà, hanno sostenuto a più riprese i denuncianti componenti della minoranza, Burti «risultava moroso nei confronti di Equitalia e, quindi, del Comune per sanzioni relative a contravvenzioni al codice della strada», riporta il capo d’imputazione. E ancora: «non aveva pagato tasse comunali per 8.222 euro» è ancora la tesi dell’accusa. In un altro esposto sempre approdato in procura, si evidenziava che l’assessore non aveva dichiarato al momento della sua elezione «di aver un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune per il quale era stato formalmente messo in mora». Era stato poi il suo difensore, l’avvocato Giulia Tebaldi a rintuzzare una dopo l’altra le accuse rivolte al suo assistito. Il difensore era riuscito a dimostrare, per esempio, che le sanzioni amministrative, citate nel capo d’imputazione, erano già prescritte oltre a provare che la Tasi non pagata era riconducibile ad un immobile non di proprietà di Burti. In questo modo, era riuscita ad ottenere l’archiviazione dei primi due procedimenti con due decreti tra il 2016 e il 2017. Restava in piedi l’ultima denuncia che, questa volta, aveva superato la fase preliminare ed era approdata sul tavolo del gup Giuliana Franciosi. Anche in questo caso, però, il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere all’inizio dell’udienza, accogliendo l’obiezione del difensore nella sentenza letta pochi giorni fa. Nell'udienza preliminare, l’avvocato Tebaldi ha eccepito l’istituto giurisprudenziale del «ne bis in idem» sostanziale, ovvero l’impossibilità di giudicare lo stesso fatto per due volte alla luce delle due precedenti archiviazioni. In questo caso, ha sostenuto la difesa, dovevano essere riaperte le indagini per continuare il giudizio a carico di Luigi Burti. «Ora la palla è tornata alla procura», esordisce l’avvocato Giulia Tebaldi, «che potrebbe decidere di chiedere al gip che ha decretato la prima archiviazione la riapertura delle indagini». Un’ipotesi vista con il fumo negli occhi: «Si tratterebbe della quarta volta», afferma il legale, «in cui il medesimo capo di imputazione viene contestato all’assessore Burti per fatti che sono stati valutati sia dalla magistratura requirente che giudicante non di rilevanza penale. Confido che nella denegata ipotesi in cui tale iscrizione dovesse avere luogo, l'esito non differirà dai precedenti». •

Giampaolo Chavan

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